SETTORE FINANZE - CONTABILITA' E TRIBUTI

TRIBUTI
ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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Il servizio offerto
L'I.C.I. è l'imposta comunale sui fabbricati, aree edificabili presenti nel territorio del Comune di Olbia. L'ammontare dell'imposta è determinata annualmente sulla base delle aliquote stabilite dal comune.
L'Ufficio I.C.I. del Comune di Olbia offre i seguenti servizi:
♦ Acquisizione delle dichiarazioni di acquisto, vendita e variazione di immobili;
♦ Definizione delle pratiche di rimborso, sgravio, annullamento e rettifica;
♦ Informazioni sulle aliquote in vigore, sulle esenzioni, sulle detrazioni e sulle riduzioni;

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I destinatari
Sono tenuti al versamento dell'imposta i soggetti proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione, enfiteusi e diritto di superficie) su fabbricati (iscritti o che debbono essere iscritti al catasto edilizio urbano) e aree edificabili, i concessionari di area demaniale e il locatario di bene in leasing.

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Modalità di accesso e di erogazione


Dichiarazione I.C.I.

 

A decorrere dall'anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata solamente nei casi i cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto:

  • Attengono a riduzioni d'imposta;
  • Non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;
  • Quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico. (MUI)

Il MUI è il modello che i notai devono obbligatoriamente utilizzare per effettuare, mediante procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri  immobiliari, nonchè la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

 

Le principali situazioni che impongono la presentazione della dichiarazione ICI sono le seguenti:

 

♦ Immobili godono di riduzioni dell'imposta (fabbricati dichiarati inagibili) ai sensi dell'art. 49 del vigente regolamento generale delle entrate mediante il versamento del costo della perizia pari a € 367,00;
♦ Immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI:

  assegnazione divisionale a conto di futura divisione;

  cessioni di beni a creditori;

  cessioni di diritto reale a titolo gratuito;

  convenzioni matrimoniali

  costituzione di diritti reali a titolo gratuito;

  costituzione di fondazione;

  costituzione di fondo patrimoniale;

  divisioni;

  donazioni;

  permuta;

  prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;

 quietanza con trasferimento di proprietà;

 retrocessione;

 ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;

 riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;

 rinunzia di legato;

 acquisto di legato;

 costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

 

Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

 

 Le fattispecie più significative sono e seguenti:

  • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
  • L'immobile è stato aggetto di un atto amministrativo su aree demaniali;
  • L'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area edificabile;
  • Il terreno agricolo è divenuto area edificabile o viceversa;
  • L'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • L'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria, oppure è variata la destinazione;
  • L'immobile è concesso in locazione dagli IACP o da enti aventi le stesse finalità;
  • L'immobile ha perso oppure ha acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dell'ICI
  • L'immobile ha acquistato oppure ha perso le caratteristiche di ruralità;
  • Fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, anche in casi di attribuzione di rendita;
  • L'immobile è stato oggetto in catastato di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione;
  • Riunione di usufrutto;
  • Estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
  • Immobile di interesse storico o artistico;
  • Accatastamento in via autonoma della parti comuni dell'edificio;
  • Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà)
  • Immobili oggetto di fusione, incorporazione o scissione;
  • Immobile venduto all'asta giudiziaria;
  • Immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

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La dichiarazione deve essere presentata, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, direttamente all' ufficio tributi in via Garibaldi 60 - piano terra, oppure spedita a mezzo raccomandata indirizzata a Comune di Olbia - Ufficio Tributi, via Dante n. 1, 07026 Olbia.

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Si ricorda che sono esenti dal pagamento dell'imposta i seguenti immobili:

-        Abitazione principale e una pertinenza. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del vigente regolamento generale delle entrate sono considerate pertinenze la cantina o la soffitta (categoria catastale C2) se ubicate nello stesso edificio in cui è sita l'abitazione principale, nonchè il garage o box posto auto (catastale C6), limitatamente ad uno solo di essi, purchè ubicati ad una distanza non superiore a 100 metri dall'abitazione principale. Le abitazione di categoria  A1, A8 e A9  non sono esenti dall'imposta e continua ad applicarsi l'aliquota del 4 ‰ e la detrazione di € 104,00

-        Abitazioni, escluse le pertinenze, concesse in uso gratuito al coniuge e a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado a condizione che i soggetti siano anagraficamente residenti nelle unità immobiliari loro concesse.

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del vigente regolamento generale delle entrate si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica del contribuente.

Pagamento dell'Imposta


Il versamento della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere effettuato entro il 16 giugno.

La seconda rata costituirà saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, il versamento deve essere effettuato dal 01 al 16 Dicembre.

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli:

1.      Mediante modello F24

2.      Mediante versamento diretto in C/C postale n.60802659 intestato a Comune di Olbia Servizio ICI - via Dante 1 - 07026 Olbia.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 12,00. Il versamento è unico per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale..

Rimborsi
La restituzione di somme erroneamente versate può essere richiesta presentando apposita istanza di rimborso direttamente allo sportello dell'ufficio tributi oppure spedita a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Olbia - Ufficio Tributi, via Dante n. 1- 07026 Olbia. La richiesta di rimborso può essere effettuata anche mediante la compilazione di appositi moduli disponibili presso l'ufficio tributi.
Il termine entro il quale può essere proposta la richiesta è di 5 anni dal momento in cui è avvenuto il pagamento o dal momento in cui è stato accertato il diritto al rimborso.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Ravvedimento Operoso
Qualora il contribuente si accorga di aver commesso errori nelle proprie dichiarazioni o nei versamenti e semprechè la violazione non sia già stata constatata, dall'ufficio può, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso, regolarizzare la propria posizione versando una sanzione ridotta e graduata in base al tempo trascorso, oltre gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Di seguito vengono elencati i tipi possibili di ravvedimento:

Ravvedimento operoso breve:                                                                                                                                                                            

 chi omette di versare l'imposta, sia per quanto riguarda il saldo che l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta al 2,50%, oltre gli interessi al tasso legale, se il versamento avviene entro 30 giorni.

Considerato che le scadenze per i versamento sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo  il contribuente deve regolarizzare la violazione entro: 

-        il 16 luglio per l'acconto;                                                                                                                                                                                          

-        il 15 dicembre per il saldo;                                                                                                                                                                                            

 

Ravvedimento operoso lungo senza obbligo dichiarativo:

chi omette di versare l'imposta, sia per quanto riguarda il saldo che l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta al 3,00%, oltre gli interessi al tasso legale, se il versamento avviene entro un anno dalla violazione.

Considerato che le scadenze per i versamento sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo  il contribuente deve regolarizzare la violazione entro: 

·        il 16 luglio dell'anno successivo per l'acconto;                                                                                                                                                                                           

·        il 15 dicembre dell'anno successivo per il saldo;                                                                                                                                                                                             

Ravvedimento operoso lungo con obbligo dichiarativo:

chi omette di versare l'imposta e sussiste obbligo dichiarativo, sia per quanto riguarda il saldo che l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta al 8.34%, oltre gli interessi al tasso legale,  se il versamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI.

Il termine per la presentazione della dichiarazione ICI è legato a quello previsto per la dichiarazione dei redditi.                                                

Tenendo conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali il ravvedimento lungo potrà avvenire:                                                            

- nel caso di consegna del modello unico 2009 alla posta, al massimo entro il 30 giugno 2010;                                                                          

 - al più tardi entro il 31 luglio 2010 (termine ultimo per l'invio tematico).

Omessa presentazione formale della dichiarazione ICI.   

Al contribuente è concessa la possibilità di presentare la dichiarazione ICI entro 90 giorni dal termine di scadenza prevista, mediante versamento di € 4,31, ovvero un dodicesimo di € 51,65 (minimo della sanzione prevista per  l'omessa presentazione della dichiarazione).

Infedele presentazione della dichiarazione ICI                                                                                                                                                         I

In caso di presentazione di una dichiarazione infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono incidere anche sulla determinazione del tributo, il contribuente può sanare la violazione mediante ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Pertanto, gli errori commessi nella dichiarazione ICI presentata nel 2009, relativa al periodo d'imposta 2008, sono ravvedibili presentando una dichiarazione rettificativa entro il 31 luglio 2010. (data prevista per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi).

Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione ordinaria ad 1/10 del minimo, oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, ovvero:                                                                            

 - al 5% (1/10 del 50%) calcolato sulla differenza dovuta in base alla dichiarazione rettificava;                                                                                

- a € 5,17. (1/10 della sanzione minima di € 51,65) per errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta


Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato:                                                                                                                    

Mediante modello F24                                                                                                                                                                                              

 Mediante versamento diretto in C/C postale n.60802659 intestato a Comune di Olbia Servizio ICI - via Dante 1 - 07026 Olbia

 

Ubicazione degli uffici
Ufficio Tributi - Settore Finanziario
Via Garibaldi 60, piano terra.
Il funzionario responsabile dell'imposta è la Dott.ssa Barbara Molino
Il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Anna Maria Manca
Tel. 0789. 208045/46, fax 0789.208039
e-mail: ammanca@comune.olbia.ot.it

 

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Orario di apertura (ufficio Tributi)
♦ lunedė dalle ore 8.30 alle ore 16.00
♦ martedė dalle ore 8.30 alle ore 12.30
♦ mercoledė dalle ore 13.00 alle ore 17.30
♦ giovedė dalle ore 8.30 alle ore 12.30
♦ venerdė dalle ore 8.30 alle ore 12.30

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Tempi della procedura
Rimborsi  e sgravi
Entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.


Istanze di autotutela (riguardanti avvisi notificati)
Le istanze di autotutela presentate direttamente allo sportello sono definite entro 30 giorni.

Informazioni
Le informazioni vengono fornite in tempo reale, compatibilmente alla complessità della pratica.

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Aspetti rilevanti del servizio

Il nostro impegno

 

Facilità di accesso alle informazioni

18 ore di apertura al pubblico dell'ufficio tributi
E' possibile richiedere informazioni tramite telefono, fax, posta elettronica

 

Professionalità del personale

Partecipazione del personale addetto, almeno 1 volta all'anno, a corsi di aggiornamento professionale

 

Semplificazione delle procedure

Predisposizione di una modulistica di chiara e semplice compilazione

 

TUTELA

Proposte di miglioramento e reclami relativi al presente servizio possono essere presentati in forma scritta all'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino - Palazzo Comunale di Via Dante 1 - piano terra.

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SETTORE FINANZE - CONTABILITA' E TRIBUTI

TRIBUTI
TARSU - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

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Il servizio offerto
La T.A.R.S.U. è la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, dovuta per l'occupazione di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali  o accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio del Comune di Olbia.
L'importo da pagare è calcolato sulla base della tariffa unica per metro quadro, deliberata annualmente dal Comune.
L'ufficio tributi, in riferimento a tale tassa comunale, offre i seguenti servizi:

♦ Acquisizione delle dichiarazioni di inizio occupazione, di variazione e di cessazione dell'occupazione;
♦ Informazioni e consulenza sulla compilazione dei moduli, sulle tariffe e sul diritto alle riduzioni;
♦ Definizione delle pratiche di rimborso e di sgravio.

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I destinatari
Sono tenuti al versamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso in cui si producono o possono prodursi rifiuti urbani o speciali assimilati.

Per l'uso cui sono destinate, ai fini della commisurazione della tassa, le superfici delle utenze non domestiche sono classificate nelle classi di attività di cui all'art. 6 del vigente regolamento comunale alle quali si applica la tariffa unica annualmente deliberata dal comune. L'attività svolta è individuata sulla base dell'iscrizione al registro delle imprese.

La superficie di riferimento, per il calcolo della tassa delle utenze domestiche, non può essere inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/98.                                                                                                                                                                                                                                                                            

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Modalità di accesso e di erogazione


Denuncia inizio occupazione

La denuncia unica dei locali tassabili deve essere presentata direttamente all'ufficio tributi, via Garibaldi n. 60 o inviata a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Olbia - Ufficio Tributi, via Dante n. 1 entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e/o conduzione dei locali ed aree tassabili.


          La denuncia, originaria o di variazione relativa alle utenze domestiche, deve contenere:

a.         l'indicazione dei dati identificativi del soggetto dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

b.         il numero degli occupanti l'abitazione con relativi dati anagrafici e codice fiscale;

c.         l'ubicazione, gli identificativi catastali, la superficie catastale  e la destinazione d'uso dei  singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchè la data d'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o variazione oppure la data della cessazione;

d.         generalità o denominazione del proprietario, relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

Devono essere altresì indicati eventuali diritti a godere di riduzioni.

 

         La denuncia, originaria o di variazione inerente le utenze non domestiche, deve contenere:

a.         l'indicazione dei dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto   dichiarante (rappresentante legale o altro);

b.         l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione, sede legale, scopo sociale o istituzionale, istituto, associazione, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e iscrizione CCIAA);

c.         l'attività svolta;

d.         l'ubicazione, gli identificativi catastali, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;

e.         la data d'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o variazione oppure la data della cessazione;

Devono essere altresì indicati eventuali diritti a godere di riduzioni.

 

Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella  denuncia originaria o di variazione. Il rispetto dell'obbligo di denuncia dà diritto all'applicazione della riduzione a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui nasce il diritto alla riduzione stessa. Per le richieste tardive l'agevolazione è riconosciuta con effetto dall'anno di  presentazione.

 

Nella determinazione della tassa non si tiene conto di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Per le attività ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa è ridotta nella misura percentuale riportata nell'art. 11 del vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti solidi urbani. Sono esclusi i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci,  nei bar, negli spogliatoi, nei servizi e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Gli utenti per essere ammessi al beneficio devono farne espressa richiesta e devono dimostrare che sulle superfici interessate si formano rifiuti speciali pericolosi non assimilati a quelli urbani, presentando idonea documentazione, ossia i registri ambientali nonchè le fatture attestanti la produzione lo smaltimento a proprie spese.


Per facilitare la compilazione della denuncia sono a disposizione appositi moduli ritirabili presso l'ufficio tributi o scaricabili dal sito internet del comune di Olbia (www.comune.olbia.ot.it/finanziario/index_finanziario.htm).

Denuncia di variazione


La denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo in caso di variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione e ogni dato che possa influire sull'applicazione e riscossione dell'entrata tributaria.

 
Denuncia di cessazione

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione d'autocertificazione al Comune di Olbia, entro il 20 gennaio successivo al suo verificarsi. Il rispetto dell'obbligo di denuncia di cessazione entro il termine stabilito dal precedente comma, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione debitamente accertata.
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La denuncia di inizio occupazione, di variazione e di cessazione può essere presentata direttamente all'ufficio tributi, via Garibaldi n. 60 o inviata a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Olbia - Ufficio Tributi, via Dante n. 1.
La denuncia può essere presentata su appositi moduli ritirabili presso l'ufficio tributi o scaricabili dal sito internet del Comune di Olbia (www.comune.olbia.ot..it/finanziario/index_finanziario.htm).

 

Definizione Agevolata In Materia Della Tassa Rifiuti Solidi Urbani

L'istanza per la definizione agevolata può essere presentata dai contribuenti che:

  • non hanno presentato la denuncia;
  • hanno presentata la denuncia con dati infedeli;
  • non hanno effettuato il pagamento della tassa in autoliquidazione per l'anno 2008 ovvero il pagamento è stato effettuato tardivamente o in maniera insufficiente, purché non siano stati raggiunti da avvisi di accertamento d'ufficio;
  • hanno ricevuto l'avviso di accertamento o di liquidazione e non sono scaduti i termini per impugnarli alla data del 30 aprile 2010;
  • hanno attivato controversie davanti alle Commissioni Tributarie, tutt'ora pendenti in ogni stato e grado di giudizio;

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del relativo regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria di Sassari (gg. 60 dalla notifica dell'atto) ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo. Non costituisce impugnazione la richiesta di riesame in autotutela o l'accertamento con adesione erroneamente attivato.
Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

La definizione agevolata consente di sanare le irregolarità commesse negli anni dal 2004 al 2008 versando la sola tassa senza applicazione di sanzioni ed interessi. Le aree scoperte operative delle utenze non domestiche sono tassate con la tariffa ridotta al 20%. Il contribuente che intende attivare la definizione agevolata deve fare espressa richiesta sul modello predisposto dall'Ente a disposizione presso l'Ufficio Tributi ovvero è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.comune.olbia.ot.it, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2010.
Nella modulistica di riferimento sono riportate le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia, al quale il contribuente dovrà attenersi, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Pagamenti


La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.03.2008,  con decorrenza dall'anno 2008, ha previsto che i soggetti passivi devono effettuare il versamento della tassa complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al cinquanta per cento della tassa dovuta per l'anno di riferimento. La seconda rata deve essere versata entro il sedici dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà dell'utente provvedere al versamento della tassa complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, entro il sedici giugno.

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli:

3.      Mediante modello F24

4.      Mediante versamento diretto in C/C postale n. 73451874 intestato a Comune di Olbia -Tarsu Ordinaria - via Dante 1 - 07026 Olbia.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 12,00. Il versamento è unico per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale.

Ai contribuenti che non hanno provveduto volontariamente l'Ufficio Tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento.

Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento comporterà l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa tributaria.


Sgravi e rimborsi
Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
La domanda di sgravio o rimborso può essere presentata direttamente all'ufficio tributi, via Garibaldi n. 60 o inviata a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Olbia - Ufficio Tributi, via Dante n. 1.
La domanda di sgravio o rimborso può essere presentata su appositi moduli ritirabili presso l'ufficio tributi o scaricabili dal sito internet del comune di Olbia: (www.comune.olbia.ss.it/finanziario/index_finanziario.htm)

Ravvedimento Operoso
Qualora il contribuente si accorga di aver commesso errori nelle proprie dichiarazioni o nei versamenti e semprechè la violazione non sia già stata constatata, dall'ufficio può, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso, regolarizzare la propria posizione versando una sanzione ridotta e graduata in base al tempo trascorso, oltre gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Le violazioni che risultano regolarizzabili mediante il ravvedimento operoso sono:

-     Omesso o insufficiente versamento della tassa;

-    Violazioni inerenti la dichiarazione (denuncia omessa)

Di seguito vengono elencati i tipi possibili di ravvedimento:

Ravvedimento operoso breve:

chi omette di versare la tassa, sia per quanto riguarda il saldo che l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta al 2,50% se il versamento avviene entro 30 giorni, oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Considerato che le scadenze per il  versamento sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo  il contribuente deve regolarizzare la violazione entro:                             

il 16 luglio per l'acconto; 

il 15 dicembre per il saldo.                                                                                                                                                                                                

Ravvedimento operoso lungo senza obbligo di dichiarazione:

 chi omette di versare l'imposta, sia per quanto riguarda il saldo che l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta al 3,00%, oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, se il versamento avviene entro un anno dalla violazione.

Considerato che le scadenze per i versamento sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo  il contribuente deve regolarizzare la violazione entro: 

-        il 16 luglio dell'anno successivo per l'acconto;                                                                                                                                                                                           

-        il 15 dicembre dell'anno successivo per il saldo.                                                                                                                                                                                            

Ravvedimento operoso lungo con obbligo di dichiarazione:

 Se sussiste l'obbligo dichiarativo si può regolarizzare la violazione entro il termine previsto per la presentazione della denuncia TARSU (20 gennaio successivo all'occupazione) beneficiando della sanzione ridotta all' 8,34%, oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Omessa presentazione formale della denuncia TARSU.

Al contribuente è concessa la possibilità di presentare la denuncia TARSU entro 90 giorni dal termine di scadenza prevista, ovvero entro il 20 aprile (90 giorni successivi al 20 gennaio) beneficiando della riduzione della sanzione ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della denuncia, sanzione € 4,3.

Infedele presentazione della denuncia TARSU                                                                                                                                                      

In caso di presentazione di una denuncia infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono incidere anche sulla determinazione del tributo, il contribuente può sanare la violazione mediante ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.  Pertanto, gli errori commessi nella denuncia TARSU presentata nel 2009, sono ravvedibili presentando una dichiarazione rettificava entro il 20 gennaio 2010.

Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione ordinaria ad 1/10 del minimo, oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, ovvero:                                                                             

 - al 5% (1/10 del 50%) calcolato sulla differenza dovuta in base alla dichiarazione rettificava;                                                                               

- a € 5,17. (1/10 della sanzione minima di € 51,65) per errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta.


Il versamento delle somme dovute essere effettuato:                                                                                                                                                                            

 -   mediante F24                                                                                                                                                                                              

 -   mediante versamento diretto in C/C postale n. 73451874 intestato a Comune di Olbia -Tarsu Ordinaria - via Dante 1 - 07026 Olbia.

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Ubicazione degli uffici 
Ufficio Tributi - Settore Finanziario
Via Garibaldi 60, piano terra.
Il funzionario responsabile dell'imposta è la Dott.ssa Barbara Molino.
Il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Anna Maria Manca
Tel. 0789. 208045/46, fax 0789.208039
e-mail: ammanca@comune.olbia.ss.it.

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Orario di apertura (ufficio Tributi)
♦ lunedė dalle ore 8.30 alle ore 16.00
♦ martedė dalle ore 8.30 alle ore 12.30
♦ mercoledė dalle ore 13.00 alle ore 17.30
♦ giovedė dalle ore 8.30 alle ore 12.30
♦ venerdė dalle ore 8.30 alle ore 12.30

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Tempi della procedura
Rimborsi e sgravi
Entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Istanze di autotutela (riguardanti avvisi notificati)
Le istanze di autotutela presentate direttamente allo sportello sono definite entro 30 giorni.

Informazioni
Le informazioni vengono fornite in tempo reale, compatibilmente alla complessità della pratica.

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Aspetti rilevanti del servizio

Il nostro impegno

 

Facilità di accesso alle informazioni

18 ore di apertura al pubblico dell'ufficio tributi
E' possibile richiedere informazioni tramite telefono, fax, posta elettronica

 

Professionalità del personale

Partecipazione del personale addetto, almeno 1 volta all'anno, a corsi di aggiornamento professionale

 

Semplificazione delle procedure

Predisposizione di una modulistica di chiara e semplice compilazione

 

TUTELA

Proposte di miglioramento e reclami relativi al presente servizio possono essere presentati in forma scritta all'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino - Palazzo Comunale di Via Dante 1 - piano terra.

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SETTORE SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI
TOSAP - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

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Il servizio offerto
I soggetti interessati ad utilizzare, per uso privato, spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio del Comune (strade, piazze, corsi,…) devono richiedere all'Ufficio Tecnico del Settore Urbanistica del Comune di Olbia l' autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
L'occupazione è soggetta al pagamento della relativa tassa.
Il servizio di riscossione e accertamento della tassa è affidato in concessione all'ASPO S.p.A, che realizza le seguenti attività:
♦ Gestione e accertamento della tassa
♦ Riscossione della tassa;
♦ Rimborsi e rettifiche;
♦ Informazioni.

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I destinatari
Possono fare richiesta di occupazione del suolo pubblico, e sono quindi tenuti al pagamento della tassa i soggetti che a qualsiasi titolo occupano spazi e aree pubbliche:
♦ Esercenti di attività commerciale di piccola, media e grande distribuzione;
♦ Esercenti pubblici esercizi (bar, ristoranti, circoli);
♦ Imprese e società produttrici di beni e servizi;
♦ Associazioni;
♦ Privati cittadini.

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Modalità di accesso e di erogazione
Richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico (modulo per cantieri edili - modulo per esercizi commerciali)
La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata, su apposito modulo all'Ufficio Protocollo del Comune. Il modulo è disponibile presso L'Ufficio Ritiro Documenti del Settore Urbanistica, gli uffici dell'ASPO S.p.A e sul sito internet dell'ASPO www.aspo.it.
Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente, il luogo e la superficie che si intende occupare e la durata dell'occupazione.
Per l'esecuzione di lavori edili alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico deve essere allegata la planimetria del suolo che si intende occupare, con evidenziate le misure dell'ingombro rispetto al marciapiede e alla sede stradale.
Per l'installazione di pedane, gazebo, tavolini, sedie ecc. alla richiesta di occupazione deve essere allegata:

la planimetria del suolo che si intende occupare con evidenziate le misure dell'ingombro rispetto al marciapiede alla sede stradale.;
♦ relazione fotografica;
Per l'autorizzazione all'esposizione del cartello di passo carrabile alla richiesta, da rendere legale con bollo da € 14,62, è necessario allegare :
♦ n. 1 allegato grafico (progetto approvato)
♦ n. 1 fotocopia della concessione edilizia;
♦ n. 1 fotografia.
Al ritiro dell'autorizzazione presso l'Ufficio Tecnico, il richiedente deve consegnare una marca da bollo da € 14.62 e ricevuta di pagamento della tassa.

Pagamento della Tassa
L'utente deve effettuare il versamento della tassa, commisurata alla superficie occupata e al periodo di occupazione, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'A.S.P.O. S.p.A. Il versamento della tassa deve essere effettuato sul c/c n. 1068170 intestato all'ASPO S.p.A presso tutti gli sportelli postali.

Rimborsi
Qualora l'interessato ritenga di aver versato una somma non dovuta, può chiedere il rimborso presentando domanda all'ASPO S.p.A, Via Capotesta 28 - Olbia.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dal momento in cui è avvenuto il pagamento o dal momento in cui è stato accertato il diritto al rimborso.

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Ubicazione degli uffici 
Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica
Via Macerata, ex Istituto Alberghiero, loc. Poltu Quadu, 3° piano
Responsabil
e: Geom. Emanuele Pittalis
Tel. 0789-52046 - Fax. 0789 69988 - 0789 66760.

Ufficio Ritiro Documenti - Settore Urbanistica
Via Macerata, ex Istituto Alberghiero, loc. Poltu Quadu, 3°piano
Sig.ra Graziana Braccini - Tel. 0789 52049.
A.S.P.O. S.p.A
Sede Amministrativa, Via Capotesta, 28 - 07026 Olbia (SS)
Ufficio Tributi
tel. 0789 553815; 0789 553816 - fax. 0789 553825
Per qualsiasi segnalazione .aspotributi@tiscali.it.

INTERNET
Sul sito internet dell'ASPO S.p.A www.aspo.it è possibile:
reperire informazioni sulla normativa e le tariffe applicate;
♦ scaricare la modulistica per la richiesta di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

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Orario di apertura
Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica
♦ martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Ufficio Ritiro Documenti - Settore Urbanistica
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Uffici dell'A.S.P.O S.p.A
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

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Tempi della procedura
Informazioni immediate, compatibilmente con l'afflusso del pubblico.

Rilascio autorizzazione di occupazione di suolo pubblico - Rilascio autorizzazione esposizione cartello di passo carrabile
30 giorni dalla presentazione della richiesta documentata I tempi necessari per la definizione della pratica dipendono dai tempi di accertamento da parte del Comando di Polizia Municipale.

Rimborsi tributi pagati in eccesso
90 giorni dalla presentazione della richiesta.

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Aspetti rilevanti del servizio

Il nostro impegno

 

Facilità di accesso al servizio e alle informazioni

Almeno 6 ore settimanali di apertura al pubblico dell'Ufficio Tecnico.
E' possibile ricevere informazioni telefonicamente anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.
20 ore settimanali di apertura la pubblico dell'ufficio tributi dell'ASPO S.p.A.
E' possibile ricevere informazioni sulle tariffe applicate e sul versamento della tassa anche tramite telefono ( tel. 0789 553815; 0789 553816), tramite fax (0789 553825) e tramite posta elettronica (aspotributi@tiscali.it)

 

Facilità di accesso alla modulistica
Professionalità del personale

Disponibilità della modulistica presso:
L'Ufficio Ritiro Documenti del Comune
L'Ufficio Tributi dell'ASPO S.p.A
Il sito internet www.comune.olbia.ss.it
Il sito internet www.aspo.it

 

Tempo di attesa per il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione del cartello di passo carrabile

Rispetto dei tempi attuali: 30 gg. dal ricevimento della richiesta documentata

 

Tempo di attesa per i rimborsi dei tributi pagati in eccesso (termine di legge: 90 gg.)

Entro 45 gg. dal momento in cui è accertato il rimborso

 

TUTELA

Proposte di miglioramento e reclami relativi al presente servizio possono essere presentati in forma scritta all'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino - Palazzo Comunale di Via Dante 1 - piano terra.

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SETTORE SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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Il servizio offerto
I soggetti interessati ad effettuare, sul territorio comunale, la pubblicità tramite insegne, targhe, striscioni, cavalletti, cartelli, tende solari, proiezioni, pubblicità sonore ecc., devono richiedere l'autorizzazione all'installazione della pubblicità all'Ufficio Insegne -
settore Urbanistica del Comune di Olbia. La pubblicità è soggetta al pagamento dell' imposta (Imposta Comunale sulla Pubblicità).

I soggetti che, invece, sono interessati all'affissione di manifesti contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, comunicazioni istituzionali e/o sociali devono rivolgersi all'A.S.P.O. S.p.A., che garantisce l'affissione dei manifesti negli appositi spazi a ciò destinati. L'affissione è soggetta al pagamento del relativo diritto (Diritto sulle Pubbliche Affissioni).

Il servizio di riscossione dell'imposta e del diritto è dato in concessione all'A.S.P.O S.p.A, che realizza le seguenti attività:
♦ Raccolta richieste di affissione;
♦ Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;
♦ Gestione e accertamento dell'Imposta e del Diritto sulle Pubbliche Affisisioni;
♦ Rimborsi;
♦ Affissione dei manifesti sugli impianti comunali.

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I destinatari
Possono essere interessati al servizio:
♦ Esercenti di attività commerciale di piccola, media e grande distribuzione;
♦ Esercenti pubblici esercizi (bar, ristoranti, circoli);
♦ Imprese e società produttrici di beni e servizi;
♦ Associazioni;
♦ Privati cittadini.

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Modalità di accesso e di erogazione
Pubblicità
Richiesta di autorizzazione all'installazione della pubblicità
La domanda in bollo da € 14.62, compilata su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Insegne, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo di Via Dante 1 e deve contenere: i dati anagrafici e fiscali, il tipo di manufatto da installare, il luogo dove si effettua la pubblicità, il costruttore e il progettista dell'impianto.
Nei moduli per presentare la richiesta di autorizzazione sono indicati i documenti necessari da allegare alla domanda, differenti a seconda della tipologia di richiesta.
Al ritiro dell'autorizzazione presso l'Ufficio Insegne, il richiedente deve presentare una marca da bollo di € 14.62 da apporsi sull'autorizzazione, e nel caso l'impianto (o la somma dei diversi impianti) o il messaggio pubblicitario superi i 5 mq deve presentare copia del versamento della relativa imposta.
Nel caso di installazione della pubblicità tramite tende solari è necessario presentare copia del versamento della tassa di occupazione dell'area da effettuarsi presso l'ASPO. S.p.A.

Qualora l'impianto ricada in zona sottoposta a vincolo da parte dell' Ufficio Tutela del Paesaggio, in zona di competenza dell'Anas, della Provincia o del Demanio e similari è necessario presentare i prescritti nullaosta. (modulo di richiesta)
Ottenuta l'autorizzazione, l'interessato, prima di procedere all'installazione del materiale pubblicitario deve presentare una dichiarazione scritta all'Ufficio Tributi dell'ASPO S.p.A evidenziando le caratteristiche, la durata delle pubblicità, l'ubicazione e l'inizio della pubblicità

Pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento e può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora l'imposta abbia importo superiore a € 1546,37. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori l'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione.

Il versamento per l'imposta va effettuato sul c/c postale n. 13700075 - intestato a A.S.P.O. Azienda Servizi Pubblici Olbia via Capotesta 07026 Olbia.

Affissioni
La domanda deve essere compilata su appositi moduli disponibili preso gli Uffici dell'ASPO e sul sito internet http://www.aspo.it. Nella domanda devono essere indicate le generalità complete, i dati fiscali, le caratteristiche dei manifesti (dimensioni, quantità) ed il periodo d'esposizione.
Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento del relativo diritto.

- Pagamento del Diritto sulle Pubbliche Affissioni
Il Diritto è commisurato al numero dei fogli (foglio standard di cm. 70x100) ed al periodo di durata dell'esposizione. Sono previste delle maggiorazioni per commissioni inferiori a 50 fogli e per manifesti costituiti da più di 8 fogli.
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite bollettino postale sul c/c postale n. 13700075 - intestato a A.S.P.O. Azienda Servizi Pubblici Olbia via Capotesta 07026 Olbia.

Rimborsi
Qualora l'interessato ritenga di aver versato una somma non dovuta, può chiedere il rimborso presentando domanda all'ASPO S.p.A, Via Capotesta 28 - Olbia.
La richiesta può essere presentata entro 2 anni dal momento in cui è avvenuto il pagamento o dal momento in cui è stato accertato il diritto al rimborso.

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Ubicazione degli uffici 
Ufficio Insegne- Settore Urbanistica
Via Macerata, ex Istituto Alberghiero, loc. Poltu Quadu, 3° piano
Responsabil
e del procedimento: Geom. Stefano Velati
Tel. 0789 52053 - Fax. 0789 66760

A.S.P.O. S.p.A
Sede Amministrativa, Via Capotesta, 28 - 07026 Olbia
Ufficio Tributi
tel. 0789 553815; 0789 553816 - fax. 0789 553825
Per qualsiasi segnalazione
aspotributi@tiscali.it.

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Orario di apertura
Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica
♦ martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
♦ il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Uffici dell'A.S.P.O S.p.A
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

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Tempi della procedura
Informazioni
Immediate, compatibilmente con l'afflusso del pubblico.

Rilascio autorizzazione
Entro 30 giorni dalla richiesta.

Rimborsi tributi
Entro 90 giorni dall'accertamento del rimborso.

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Aspetti rilevanti del servizio

Il nostro impegno

 

Facilità di accesso al servizio e alle informazioni

Almeno 8 ore di apertura settimanale dell'Ufficio Insegne
E' possibile ricevere informazioni telefonicamente anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico
Almeno 20 ore di apertura settimanale dell'Ufficio Tributi dell'ASPO S.p.A
E' possibile ricevere informazioni sulle tariffe applicate e sul versamento della tassa anche tramite telefono ( tel. 0789 553815; 0789 553816), tramite fax (0789 553825) e tramite posta elettronica (
aspotributi@tiscali.it)

 

Facilità di accesso della modulistica Professionalità del personale

Disponibilità della modulistica presso:
L'Ufficio Insegne
L'Ufficio Tributi dell'ASPO S.p.A
Il sito internet
http://www.comune.olbia.ot.it/
Il sito internet
http://www.aspo.it/

 

Tempo di attesa per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della pubblicità

Rispetto dei tempi attuali per le autorizzazione a carattere temporaneo (striscioni, cavalletti, pubblicità fonica, ecc): entro 5 gg. dalla presentazione della richiesta
per tutti gli altri tipi di autorizzazioni (non subordinate al rilascio di pareri di enti terzi): entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta

 

Tempo di attesa per i rimborsi dei tributi pagati in eccesso (termine di legge: 90 gg.)

Entro 45 gg. dal momento in cui è accertato il rimborso

 

TUTELA

Proposte di miglioramento e reclami relativi al presente servizio possono essere presentati in forma scritta all'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino - Palazzo Comunale di Via Dante 1 - piano terra.

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