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TITOLO V - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE
Art. 69 Articolazione territoriale 1. Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. 2. Consultati gli organismi di partecipazione popolari previsti dallo statuto stesso, procede alla suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni, tenendo conto che i confini debbono coincidere con le suddivisioni amministrative ed elettorali esistenti. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni. 3. Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere espresso da tutti i Consiglieri circoscrizionali. 4. Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni,
stabilito secondo quanto previsto dal secondo comma, entrerà in
vigore con la prima elezione del Consiglio comunale successiva all'adozione
del provvedimento di suddivisione del territorio in circoscrizioni, restando
prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente. 1. Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente. 2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E' eletto a suffragio universale. L'elezione avviene con sistema analogo a quello usato per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 3. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente. 4. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale del Governo. 5. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale. 6. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali. 1. La composizione ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali, sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento. 2. Il regolamento determina : a) il numero dei componenti dei singoli Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco; b) le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale; c) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione; d) le modalità con le quali i Consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni; e) Le modalità per l'esercizio delle funzioni assegnate alla circoscrizione. CAPO II
1. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. Il Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità. Esercita, quale rappresentanza eletta dalla circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte. 3. Il Consiglio circoscrizionale: a) esprime pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento; b) effettua consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazione su materie di competenza della circoscrizione, secondo quanto previsto dal quarto comma del precedente art.45; c) organizza la consultazione dei cittadini su temi e materie decisi dal Consiglio comunale e relativi alla circoscrizione; d) concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della circoscrizione, delle consultazioni e dei referendum consultivi rivolti a tutti i cittadini del Comune; e) il Consiglio circoscrizionale adotta gli atti di indirizzo afferenti la gestione, nell'ambito della circoscrizione, dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento; f) relaziona al Consiglio comunale sui risultati della gestione nelle forme e nei termini previsti dal regolamento. 4. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.
a) alle opere di manutenzione dei beni comunali, delle opere di urbanizzazione e delle strutture situate nel territorio della circoscrizione; b) all'uso ed alla gestione dei beni suddetti; c) alla gestione, per la popolazione della circoscrizione, di servizi ed attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di altra natura, non compresi fra quelli di cui al comma terzo del precedente articolo. 2. Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione del Consiglio comunale in base a programmi di massima nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento e previsti i fondi che con tale atto vengono destinati in bilancio. 1. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni del personale attribuite alle circoscrizioni di decentramento. 2. Il regolamento disciplina: a) l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale; b) i compiti e le responsabilità del Segretario della circoscrizione; c) la gestione contabile dei fondi attribuiti alla circoscrizione per il funzionamento dell'ufficio e per la gestione dei servizi di propria competenza. |
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