STATUTO
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Titolo II - GLI ORGANI DI GOVERNO


CAPO I - ORDINAMENTO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge, lo statuto e i regolamenti disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presente statuto disciplina i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

4. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

5. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

6. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.


Art. 14 Scioglimento del Consiglio

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

2. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i seguenti motivi:
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

b1) impedimento permanente, rimozione. decadenza o decesso del sindaco;
b2) dimissioni del Sindaco;
b3) cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati ,non computando a tal fine il Sindaco;

c) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

d) Approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

e) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

3. Nell'ipotesi di cui al punto precedente trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio .In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta l'organo di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

4. Ad esclusione dei casi previsti nel comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso .

5. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

1. Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa , fissa con norme regolamentari le modalità attraverso le quali fornirsi di servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché di strutture apposite per il funzionamento.

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidino operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendente, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi di decentramento e di partecipazione, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

d) ai programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i piani triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, i conti consuntivi;

e) ai piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, gli indirizzi che contribuiscono a determinare gli obiettivi della gestione dell'ente ed i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e conseguentemente l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco con l'atto di presentazione della giunta.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere ove ne ravvisi la necessità, indirizzi non vincolanti per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

7. Il Consiglio, in presenza di condizioni di urgenza rappresentate dal Presidente, dal Sindaco e condivise dai Presidenti dei gruppi consiliari presenti alla seduta, può deliberare l'adozione di provvedimenti in assenza dei pareri delle Commissioni di cui all'art.25 e delle consulte di cui all'art.45.

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. E' istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, al presidente del consiglio, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Collegio dei Revisori del conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate :

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

b) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame ;

c) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio , per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 42 del D. Lgs. 267/00, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del decreto legislativo suddetto, sia emanate con leggi ad esso successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

1. Il Consiglio comunale definisce, entro 45 giorni dal suo insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, e ad esso espressamente riservati dalla legge.

3. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine o designazioni dei propri rappresentanti indicati nei commi precedenti in seduta pubblica e con voto segreto osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere o designare.

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di :

a) ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) ottenere dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;

c) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

d) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e interpellanze.

e) fruire delle aspettative e dei permessi.

f) percepire le indennità stabilite dalla legge.

g) I consiglieri comunali possono richiedere, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Tale indennità è cumulabile con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

5. Il Sindaco o l'assessore delegato per la materia risponderà entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione e delle risposte sono disciplinate al regolamento.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.


Art.21 Cessazione dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Consiglio, sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si da luogo a surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba ricorrere a scioglimento del Consiglio.

2. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive,senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza, è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. Annullato dal Co.Re.Co

Art. 22Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Annullato dal Co.Re.Co

3. Annullato dal Co.Re.Co

4. Annullato dal Co.Re.Co

5. Annullato dal Co.Re.Co

6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Annullato dal Co.Re.Co

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) Annullato dal Co.Re.Co

e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.

6. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.

7. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, fermo restando il riconoscimento della rappresentanza e prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, relativamente alle modalità di espressione delle proprie posizioni politico-amministrative in sede di consiglio, egli deve collegarsi ad un altro gruppo consiliare o costituirsi nel gruppo misto; ciascun gruppo non potrà comunque avere una consistenza numerica inferiore alle tre unità.

2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capo gruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La Conferenza dei Capi gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni nelle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione comunale. E' sentita dal Presidente del Consiglio, compatibilmente con l'urgenza degli argomenti da trattare in Consiglio, prima di fissare l'ordine del giorno; non è necessario che ciò risulti da formale convocazione della Conferenza e da verbale scritto.

4. Il regolamento definisce eventualmente le altre competenze della conferenza dei Capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

5. Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti servizi, attrezzature, risorse finanziarie ed una apposita struttura per il funzionamento.

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della comunicazione di nomina della Giunta.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Presidente del Consiglio che provvederà alle opportune comunicazioni al Sindaco.

4. La conferenza dei Capo gruppo, esamina le designazioni pervenute per ciascuna Commissione conformemente ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla sua elezione, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

9. Ai fini della garanzia delle minoranze e del controllo consiliare, ai gruppi delle opposizioni consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari ordinarie e speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco al Presidente ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte sono stabilite dal regolamento.

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte secondo le disposizioni del presente statuto. Indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto.

2. Con il regolamento il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto nel proprio seno nella sua prima seduta a maggioranza assoluta dei voti, immediatamente dopo la convalida degli eletti ed entra in carica subito dopo l'elezione. In caso di vacanza dalla carica di Presidente il consiglio comunale deve provvedere nella prima seduta utile successiva alla nomina del nuovo Presidente.

4. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Deve garantire puntuale informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sui provvedimenti sottoposti o da sottoporre al Consiglio.

5. In caso di assenza del Presidente, la Presidenza del Consiglio spetta al consigliere più anziano fra i presenti alla seduta individuato secondo quanto previsto dall'art.'40 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

6. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, che ne assumerà la presidenza subito dopo la proclamazione.

8. La prima convocazione deve obbligatoriamente contenere all'ordine del giorno i seguenti adempimenti, nell'ordine:

a) convalida degli eletti;

b) elezione del Presidente del Consiglio;

c) comunicazione dei componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco;

d) giuramento del sindaco;

e) nomina della commissione elettorale.

9. Entro 15 giorni dall'elezione devono essere presentate dal Sindaco al Consiglio sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

10. Annullato dal Co.Re.Co

11. Annullato dal Co.Re.Co

12. Il Presidente del Consiglio dispone di un proprio ufficio e di una adeguata struttura che gli consenta opportuni collegamenti con l'esecutivo.

13. Annullato dal Co.Re.Co

14. Il Presidente esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge, fermi restando le competenze ed i poteri del Sindaco quale ufficiale di governo e responsabile dell'ordine pubblico.

15. Annullato dal Co.Re.Co

16. Annullato dal Co.Re.Co

17. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

18. Il Consiglio Comunale è convocato ogni tre mesi, in seduta informale, per consentire la partecipazione attiva dei cittadini, i quali, nel corso della stessa seduta, potranno avere da parte degli Amministratori delle risposte ai loro specifici quesiti.

19. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

20. Annullato dal Co.Re.Co

21. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

22. Annullato dal Co.Re.Co

23. Annullato dal Co.Re.Co

24. Annullato dal Co.Re.Co

25. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

26. Il Consiglio comunale può votare per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, che deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, nelle forme indicate dal regolamento ,per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE


Art. 29 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva alla elezione .

Art. 30 Composizione e funzionamento

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da otto Assessori compreso il Vice sindaco.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

3. In caso di cessazione dall'incarico di assessore per qualsivoglia motivo (dimissioni, revoca dall'incarico, impedimento permanente, sopravvenuta incompatibilità) il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore entro quarantacinque giorni dal verificarsi della vacanza e ne dà comunicazione nella prima adunanza successiva alla nomina. Nel lasso di tempo intercorrente tra la cessazione dalla carica e la nuova nomina per la validità delle deliberazioni della giunta è necessaria l
a presenza della metà dei membri in carica.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti arrotondata all'unità superiore.

4. La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

1. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri organi.

2. La Giunta attua gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l’azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, ed esamina informalmente gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. La Giunta persegue, nell’ambito delle sue competenze d’amministrazione ed attraverso l’iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

6. La Giunta è competente ad adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7. Con proprio atto adotta la decisione di stare o resistere in giudizio in ogni tipo e grado di giudizio, ricorso amministrativo o giudizio arbitrale, previo parere tecnico del responsabile del servizio legale.

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Non è delegabile il potere di adottare, quale ufficiale di governo, ordinanze contingibili e urgenti.

4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega Le articolazioni fondamentali della struttura organizzativa sono punto di riferimento essenziale per l'assegnazione delle deleghe da parte del Sindaco. Il Sindaco, quale principale responsabile dell'unitarietà dell'attività di indirizzo politico e amministrativo della Giunta resta comunque titolare degli atti che, a suo giudizio, ne costituiscono immediata applicazione.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto, la loro partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

7. Gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

8. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.


1. In caso di dimissioni o cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla nomina del sostituto e ne dà comunicazione al Consiglio comunale entro 45 giorni dalla cessazione dalla carica del precedente assessore.

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale, o in sua assenza o per suo incarico, il vice segretario.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti, afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente del Consiglio, consiglieri comunali, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

5. I verbali delle deliberazioni di Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

CAPO IV - IL SINDACO


Art. 36 Elezione del sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. E' membro del Consiglio Comunale e presiede la Giunta.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono. A tal fine deve essere dotato di un adeguato ufficio di gabinetto.

2. Nomina, convoca e presiede la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno. Revoca gli assessori dandone comunicazione al Consiglio.

3. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nelle linee programmatiche.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

5. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale, in relazione alle rispettive competenze.

9. Indice i referendum comunali.

10. Annullato dal Co.Re.Co

11. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

12. Ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ad uno o più assessori comunali per quanto attiene le competenze di Capo dell'Amministrazione.
Parimenti le competenze di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 lett. a) b) c) e d) nonché gli altri compiti di competenza statale di cui all'art. 14 del suddetto Decreto sono poste esclusivamente oltre che in capo al Sindaco, in capo all'Assessore delegato Vice-Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco stesso. Nelle frazioni e nei quartieri ha facoltà di delegare le competenze di cui all'art. 54 con i limiti e modalità previste dallo stesso articolo ai consiglieri comunali.


Art. 38 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi per le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti.

5. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo connesse a esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi a disposizione.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Nomina il Segretario Comunale e può nominare il Direttore Generale. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

8. Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura. Quale rappresentante legale dell'Ente sottoscrive il mandato ad agire o a resistere in giudizio.

9. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.


Art. 39 Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio e producono gli effetti di cui al comma 1. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta indica l'assessore da lui prescelto a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'Assessore predetto è attribuita la qualifica di vice Sindaco, con le competenze e le attribuzioni di cui agli articoli 53 comma 2 e 54 del Decreto legislativo 267/2000.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore presente nell'ordine indicato nell'atto della nomina.

CAPO V LE COMMISSIONI COMUNALI

1. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

 

TITOLI DELLO STATUTO: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|