REGOLAMENTO
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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI


ART. 1 - Consiglieri comunali.

1- Le modalitā di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25.03.1993 n.81.
2- I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.



ART. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano


1- La prima convocazione del Consiglio č disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza č convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere an-ziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.
2- E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del-l'art.72, quarto comma, del testo unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3- L'avviso di convocazione č notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente parte-cipato al Prefetto.


ART.3 - Primi adempimenti del Consiglio

1-Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n.81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
· convalida degli eletti;
· elezione del Presidente dell'Assemblea;
· comunicazione dei componenti della Giunta;
· discussione e approvazione degli indirizzi generali e di Governo.

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