ORDINANZA N° 49 DEL 10.07.2003
SETTORE COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
I L S I N D A C O
VISTO l'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n° 114;
VISTA l'ordinanza n. 62 del 13.05.1998 con la quale viene regolamentato
il commercio ambulante itinerante e a posto fisso;
VISTE le domande presentate dagli operatori
del settore ambulantato tendenti ad ottenere uno spazio pubblico nel
C.so Umberto per il periodo estivo;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
D I S P O N E
in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a decorrere dal 10
luglio 2003 e fino al 15 ottobre 2002, ad esclusione dei giorni 16
e 17 agosto, l'assegnazione di n° 43 spazi nel C.so Umberto da
individuare nel tratto che va dal Piazzale del Municipio fino alla
Piazza Regina Margherita esclusa.
Gli stalli saranno così ripartiti:
1. n° 15 verranno riservati all'artigianato
locale e antiquariato;
2. n° 25 di oggettistica caratteristica e opere di ingegno;
3. n° 3 di dolci tipici.
Detti stalli dovranno avere una ampiezza massima di mt. lineari 3
( tre ), ad eccezione di n° 6 stalli di ampiezza di mt. Lineari
6 (sei), tutti gli stalli dovranno essere installati massimo entro
le ore 20.00 e le relative operazioni di carico e scarico dovranno
essere contenute entro i trenta minuti, inoltre dovrà essere
osservato il seguente orario dalle ore 19 alle ore 03.00.
Gli stalli dovranno esporre, per tutta la durata dell’orario
di vendita, l’autorizzazione amministrativa.
E' fatto assoluto divieto di diffondere musica o rumori.
Gli spazi che accoglieranno i posteggi saranno individuati dall'Ufficio
competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione
di suolo pubblico, secondo lo schema predisposto dall’ufficio
commercio.
I suddetti posti verranno assegnati per il periodo succitato secondo
quanto stabilito da D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, stabilendo comunque
priorità di assegnazione dei posti ai titolari di analoga autorizzazione
negli anni passati e risulteranno in regola ai sensi delle leggi vigenti
in materia.
Chiunque violi le norme indicate nella presente ordinanza, indipendentemente
dall'eventuale sanzione penale, sarà punito in base alle leggi
vigenti in materia.
Le strutture mobili, fatta eccezione per gli automezzi, nonchè
tutte le merci ed i generi posti in vendita saranno sottoposti a sequestro.
Parte di essi, previo esame di commestibilità da parte dell'Autorità
Sanitaria Locale "A.S.L. N. 2", verrà devoluto all'asilo
"San Vincenzo" di Olbia, all'Istituto "Città
del Fanciullo" e alla Comunità Terapeutica "Arcobaleno",
mentre le altre parti saranno destinate alla distruzione nella discarica
pubblica comunale.
Le ditte locali di autotrasporti cureranno, a richiesta specifica
del Sindaco che potrà conferire formale incarico al Comandante
dei VV.UU., il trasporto e la consegna di quanto sequestrato nei punti
indicati.
Gli organi di vigilanza disporranno anche il ritiro della licenza
per l'autotrasporto in conto proprio, a norma della legge 06.06.1974,
n. 298.
Olbia, lì 10.07.2003.
IL SINDACO
( Dr. Settimo Nizzi )