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ORDINANZA N° 49 DEL 10.07.2003

SETTORE COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
I L S I N D A C O

VISTO l'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

VISTA l'ordinanza n. 62 del 13.05.1998 con la quale viene regolamentato il commercio ambulante itinerante e a posto fisso;

VISTE le domande presentate dagli operatori del settore ambulantato tendenti ad ottenere uno spazio pubblico nel C.so Umberto per il periodo estivo;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;


D I S P O N E


in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a decorrere dal 10 luglio 2003 e fino al 15 ottobre 2002, ad esclusione dei giorni 16 e 17 agosto, l'assegnazione di n° 43 spazi nel C.so Umberto da individuare nel tratto che va dal Piazzale del Municipio fino alla Piazza Regina Margherita esclusa.
Gli stalli saranno così ripartiti:

1. n° 15 verranno riservati all'artigianato locale e antiquariato;

2. n° 25 di oggettistica caratteristica e opere di ingegno;

3. n° 3 di dolci tipici.

Detti stalli dovranno avere una ampiezza massima di mt. lineari 3 ( tre ), ad eccezione di n° 6 stalli di ampiezza di mt. Lineari 6 (sei), tutti gli stalli dovranno essere installati massimo entro le ore 20.00 e le relative operazioni di carico e scarico dovranno essere contenute entro i trenta minuti, inoltre dovrà essere osservato il seguente orario dalle ore 19 alle ore 03.00.

Gli stalli dovranno esporre, per tutta la durata dell’orario di vendita, l’autorizzazione amministrativa.

E' fatto assoluto divieto di diffondere musica o rumori.

Gli spazi che accoglieranno i posteggi saranno individuati dall'Ufficio competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, secondo lo schema predisposto dall’ufficio commercio.

I suddetti posti verranno assegnati per il periodo succitato secondo quanto stabilito da D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, stabilendo comunque priorità di assegnazione dei posti ai titolari di analoga autorizzazione negli anni passati e risulteranno in regola ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Chiunque violi le norme indicate nella presente ordinanza, indipendentemente dall'eventuale sanzione penale, sarà punito in base alle leggi vigenti in materia.

Le strutture mobili, fatta eccezione per gli automezzi, nonchè tutte le merci ed i generi posti in vendita saranno sottoposti a sequestro. Parte di essi, previo esame di commestibilità da parte dell'Autorità Sanitaria Locale "A.S.L. N. 2", verrà devoluto all'asilo "San Vincenzo" di Olbia, all'Istituto "Città del Fanciullo" e alla Comunità Terapeutica "Arcobaleno", mentre le altre parti saranno destinate alla distruzione nella discarica pubblica comunale.

Le ditte locali di autotrasporti cureranno, a richiesta specifica del Sindaco che potrà conferire formale incarico al Comandante dei VV.UU., il trasporto e la consegna di quanto sequestrato nei punti indicati.

Gli organi di vigilanza disporranno anche il ritiro della licenza per l'autotrasporto in conto proprio, a norma della legge 06.06.1974, n. 298.

Olbia, lì 10.07.2003.



IL SINDACO
( Dr. Settimo Nizzi )