
C O M U N E D I O L B I A
ORDINANZA N° 63 DEL 16.08.03
I L S I N D A C O
VISTA la richiesta del Sig. Prefetto di Sassari, con la quale si richiede
l'emissione di apposita ordinanza relativa alla regolamentazione della
circolazione stradale in Porto Rotondo, in analogia a quanto contenuto
nella Deliberazione della Giunta Comunale N°172 del 30 aprile 1999,
concernente l'approvazione dello studio del traffico e della circolazione
veicolare e pedonale nel Comprensorio di Porto Rotondo, ricadente in
territorio del Comune di Olbia;
PRESO ATTO che è prevista la delimitazione
di un'AREA PEDONALE URBANA così come definita al comma 1 .2)
dell'art. 3 del vigente Codice della Strada e la delimitazione di una
ZONA A TRAFFICO LIMITATO così come definita al comma 1 .54) dell'art.3
del vigente Codice della Strada, individuata nell'intero Comprensorio
di Porto Rotondo, nonché l'individuazione di una serie di aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è soggetta
al pagamento di una somma così come al comma 1 lett. F) dell'art.
7 del citato Codice;
RICHIAMATE in proposito tutte le precedenti
Ordinanze Sindacali con cui si stabilivano obblighi, divieti e limitazioni
alla circolazione stradale veicolare e pedonale nel Comprensorio di
Porto Rotondo, che qui si riconfermano ad esclusione di quanto modificato
ed integrato con la presente Ordinanza;
VISTO l'articolo 7 del vigente Codice della
Strada;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 ed il
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
O R D I N A
Dal 16 Agosto 2003 e fino al 25 Agosto 2003, nell'AREA PEDONALE URBANA
individuata nella via Riccardo Belli, vigono le disposizioni contenute
negli artt. 3 comma 1 .2) e 7 del vigente C.d.S. con le previste deroghe
così come appresso meglio specificato.
Interdizione alla circolazione per tutte le categorie di veicoli, salvo
quelli di Polizia e soccorso in genere solo se in servizio di emergenza.
Ai veicoli non ammessi ad accedere e transitare nell'AREA PEDONALE,
oltre alle previste sanzioni amministrative di cui al vigente Codice
della Strada, se abbandonati quivi in sosta si applicherà la
sanzione accessoria della rimozione coatta.
Dal 16 Agosto 2003 e fino al 25 agosto 2003, nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO
individuata nell'intera area del Comprensorio di Porto Rotondo, vigono
le disposizioni di cui agli artt. 3 comma 1. 54) e 7 del vigente Codice
della Strada, con le previste deroghe così come appresso meglio
specificato.
La circolazione stradale è liberamente consentita a tutti i veicoli
dalle ore 02.00 alle ore 21.30 di tutti i giorni, nel rispetto delle
consuete norme di comportamento e secondo quanto prescritto dalla segnaletica
stradale in atto.
Dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno seguente, l'accesso ed il
transito nella Zona a Traffico Limitato sono vietati a tutte le categorie
di veicoli, salvo quelli di Polizia, Vigilanza e soccorso in genere
anche se non in servizio di emergenza.
Deroghe alle prescrizioni del divieto di transito e sosta in APU e ZTL
senza il possesso di specifica autorizzazione:
veicoli utilizzati dagli appartenenti al Servizio di Vigilanza in Porto
Rotondo;
veicoli utilizzati dall'azienda di servizi pubblici denominata A.S.P.O;
velocipedi;
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie;
veicoli dei medici in visita domiciliare urgente;
veicoli dei residenti;
veicoli portavalori;
veicoli dell'azienda incaricata per la pulizia delle strade, per il
ritiro e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
veicoli di enti e aziende pubbliche al solo fine di svolgere servizi
ed effettuare interventi di pubblica utilità;
veicoli dei Consorziati
veicoli dei domiciliati;
veicoli dei clienti alloggiati presso alberghi ed hotels;
veicoli di professionisti, operatori commerciali e loro lavoranti;
I veicoli non ammessi ad accedere e transitare nella ZONA A TRAFFICO
LIMITATO, oltre alle previste sanzioni amministrative di cui al vigente
Codice della Strada, se abbandonati quivi in sosta verranno rimossi
coattivamente.
Il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo vorrà disporre,
per quanto di specifica competenza, la fornitura, la messa in opera
e la manutenzione di tutta la segnaletica stradale verticale ed orizzontale
e quant'altro ritenuto necessario al fine di rendere noto quanto disposto
con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a tutti gli appartenenti,alle Forze di Polizia e a
chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La Polizia Stradale curerà la verifica ed il controllo degli
accessi a Porto Rotondo nelle ore e nei giorni sopraindicati, così
come d’accordo con l’illustrissimo sig. Prefetto di Sassari,
non essendo il Comune di Olbia in grado di assicurare il servizio tramite
i propri agenti della Polizia Municipale a causa dell’esiguità
degli stessi e del fatto che la trattativa in corso con la delegazione
trattante, che và avanti ormai dal 04.07.03 si è conclusa
in data 12.08.03 senza accordo tra le parti per l’istituzione
del turno notturno.
Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione
all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della
Strada e secondo le modalità di cui all'art. 74 relativo Regolamento
di esecuzione ed attuazione, è ammesso ricorso gerarchico improprio
al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti da parte di chiunque vi
abbia interesse. In via alternativa, entro lo stesso termine, detto
ricorso può essere proposto innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale in Cagliari.
IL SINDACO
Dott. Settimo Nizzi