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C O M U N E D I O L B I A

ORDINANZA N° 63 DEL 16.08.03

I L S I N D A C O


VISTA la richiesta del Sig. Prefetto di Sassari, con la quale si richiede l'emissione di apposita ordinanza relativa alla regolamentazione della circolazione stradale in Porto Rotondo, in analogia a quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Comunale N°172 del 30 aprile 1999, concernente l'approvazione dello studio del traffico e della circolazione veicolare e pedonale nel Comprensorio di Porto Rotondo, ricadente in territorio del Comune di Olbia;

PRESO ATTO che è prevista la delimitazione di un'AREA PEDONALE URBANA così come definita al comma 1 .2) dell'art. 3 del vigente Codice della Strada e la delimitazione di una ZONA A TRAFFICO LIMITATO così come definita al comma 1 .54) dell'art.3 del vigente Codice della Strada, individuata nell'intero Comprensorio di Porto Rotondo, nonché l'individuazione di una serie di aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è soggetta al pagamento di una somma così come al comma 1 lett. F) dell'art. 7 del citato Codice;

RICHIAMATE in proposito tutte le precedenti Ordinanze Sindacali con cui si stabilivano obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale veicolare e pedonale nel Comprensorio di Porto Rotondo, che qui si riconfermano ad esclusione di quanto modificato ed integrato con la presente Ordinanza;

VISTO l'articolo 7 del vigente Codice della Strada;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A


Dal 16 Agosto 2003 e fino al 25 Agosto 2003, nell'AREA PEDONALE URBANA individuata nella via Riccardo Belli, vigono le disposizioni contenute negli artt. 3 comma 1 .2) e 7 del vigente C.d.S. con le previste deroghe così come appresso meglio specificato.
Interdizione alla circolazione per tutte le categorie di veicoli, salvo quelli di Polizia e soccorso in genere solo se in servizio di emergenza.
Ai veicoli non ammessi ad accedere e transitare nell'AREA PEDONALE, oltre alle previste sanzioni amministrative di cui al vigente Codice della Strada, se abbandonati quivi in sosta si applicherà la sanzione accessoria della rimozione coatta.

Dal 16 Agosto 2003 e fino al 25 agosto 2003, nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO individuata nell'intera area del Comprensorio di Porto Rotondo, vigono le disposizioni di cui agli artt. 3 comma 1. 54) e 7 del vigente Codice della Strada, con le previste deroghe così come appresso meglio specificato.
La circolazione stradale è liberamente consentita a tutti i veicoli dalle ore 02.00 alle ore 21.30 di tutti i giorni, nel rispetto delle consuete norme di comportamento e secondo quanto prescritto dalla segnaletica stradale in atto.
Dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno seguente, l'accesso ed il transito nella Zona a Traffico Limitato sono vietati a tutte le categorie di veicoli, salvo quelli di Polizia, Vigilanza e soccorso in genere anche se non in servizio di emergenza.
Deroghe alle prescrizioni del divieto di transito e sosta in APU e ZTL senza il possesso di specifica autorizzazione:

veicoli utilizzati dagli appartenenti al Servizio di Vigilanza in Porto Rotondo;
veicoli utilizzati dall'azienda di servizi pubblici denominata A.S.P.O;
velocipedi;
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie;
veicoli dei medici in visita domiciliare urgente;
veicoli dei residenti;
veicoli portavalori;
veicoli dell'azienda incaricata per la pulizia delle strade, per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
veicoli di enti e aziende pubbliche al solo fine di svolgere servizi ed effettuare interventi di pubblica utilità;
veicoli dei Consorziati
veicoli dei domiciliati;
veicoli dei clienti alloggiati presso alberghi ed hotels;
veicoli di professionisti, operatori commerciali e loro lavoranti;

I veicoli non ammessi ad accedere e transitare nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO, oltre alle previste sanzioni amministrative di cui al vigente Codice della Strada, se abbandonati quivi in sosta verranno rimossi coattivamente.

Il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo vorrà disporre, per quanto di specifica competenza, la fornitura, la messa in opera e la manutenzione di tutta la segnaletica stradale verticale ed orizzontale e quant'altro ritenuto necessario al fine di rendere noto quanto disposto con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a tutti gli appartenenti,alle Forze di Polizia e a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La Polizia Stradale curerà la verifica ed il controllo degli accessi a Porto Rotondo nelle ore e nei giorni sopraindicati, così come d’accordo con l’illustrissimo sig. Prefetto di Sassari, non essendo il Comune di Olbia in grado di assicurare il servizio tramite i propri agenti della Polizia Municipale a causa dell’esiguità degli stessi e del fatto che la trattativa in corso con la delegazione trattante, che và avanti ormai dal 04.07.03 si è conclusa in data 12.08.03 senza accordo tra le parti per l’istituzione del turno notturno.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada e secondo le modalità di cui all'art. 74 relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, è ammesso ricorso gerarchico improprio al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti da parte di chiunque vi abbia interesse. In via alternativa, entro lo stesso termine, detto ricorso può essere proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in Cagliari.



IL SINDACO
Dott. Settimo Nizzi