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TITOLO
V - DISCUSSIONE VOTAZIONE
ART.28 - Ordine durante le sedute
1- Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2- La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non
per ordine del Presi-dente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la
seduta.
ART.29 - Sanzioni disciplinari
1- Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia
chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
2- Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e
l'ordine della se-duta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente
lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
Il Consigliere richiamato può fornire spiega-zioni al Consiglio alla fine
della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente può disporre, a suo
insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3- Dopo ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta,
il Presi-dente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere
richiamato dall'aula per tut-to il tempo della seduta. La proposta viene
messa ai voti senza discussione. Se il consi-gliere non abbandona l'aula,
il Presidente sospende la seduta.
4- Indipendentemente dal richiamo il Presidente può proporre l'esclusione
dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o
disordini o si renda responsabi-le di atti oltraggioso o passi alle vie
di fatto.
ART.30 - Tumulto in aula
1- Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine
il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno scioglie
la seduta.
2- In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo
non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
ART. 31 - Comportamento del pubblico
1- Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente
non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso
ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati
allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed a-stenersi dall'approvare
o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le deci-sioni
adottate dal Consiglio.
2- Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche
modo ostacoli il pro-seguimento dei lavori.
ART. 32 - Prenotazioni per la
discussione
1- I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la
discussione sui singoli ar-gomenti iscritti all'ordine del giorno.
2- I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti
non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente
e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più
di cinque minuti.
ART.33 - Svolgimento interventi
1- Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni,
salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti
a gruppi diversi.
2- I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento
del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
3- I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione
al Pre-sidente non possono però intervenire più di una volta nella discussione
su uno stesso ar-gomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto
personale, per richiami al Rego-lamento e all'ordine del giorno.
ART. 34 - Durata interventi
1- Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione,
parla dal proprio posto, in piedi, rivolto al Presidente.
2- La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni,
riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della
Legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo
di deliberazio-ne, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le
determinazioni di compe-tenza.
c) i tre minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni
sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
d) i tre minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al
regolamento e al-l'ordine del giorno.
3- Quando il Consigliere supera, il termine assegnato per l'intervento,
il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte
a concludere.
4- Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento
in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio,
togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel
suo atteggiamento.
5- La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la
durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per
l'acquisizione a verbale.
6- Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione
da una se-duta all'altra.
ART. 35 - Questioni pregiudiziali
e sospensive
1- Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento
all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere
che quell'argomento non si di-scuta, o la questione sospensiva, per ottenere
che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate
scadenze.
2- La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3- Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte, o respinte a
maggioranza dei vo-tanti, immediatamente prima che abbia inizio o che
continui la discussione.
4- Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere
a favore e uno contro.
5- In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali
o di più questio-ni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica
discussione, nella quale può in-tervenire un solo Consigliere per gruppo,
compresi i proponenti. Se la questione sospen-siva è accolta, il Consiglio
decide sulla scadenza della stessa.
6- Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva
non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo
per alzata di mano.
7- I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori
e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.
In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro
e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8- Ove il consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami
e sulle que-stioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per
alzata di mano.
ART. 36 - Fatto personale
1- Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta
ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie
a quelle espresse.
2- Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide
se il fatto sussi-ste; ove però l'intervento insista sulla questione posta,
decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3- Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto
personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato
delle parole pronunziate o per ret-tificare queste.
ART. 37 - Udienze conoscitive
1- Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire
notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2- Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il
Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici
e dei servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune,
difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi
di valutazione.
3- L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo
anticipo e co-munque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la
consultazione. Ai soggetti in-tervenuti verrà successivamente inviato
il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza
conoscitiva.
4- Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale
verbalizzante ver-ranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri
presenti.
ART. 38 - Dichiarazione di voto
1- A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere
per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione
dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore
a cinque minuti.
2- Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione
del voto.
ART. 39 - Verifica numero legale
1- In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica
del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2- Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende
la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero
dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti
dalla sospensione, toglie la seduta.
ART. 40 - Votazione
1- I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano,
a discrezione del Pre-sidente.
2- Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto,
mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3- Terminate le votazioni, il Presidente con l'assistenza di tre Consiglieri
con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende
adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4- Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza
dei vo-tanti.
ART. 41 - Irregolarità nella
votazione
1- Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente
su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze,
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi
però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
ART. 42 - Verbalizzazione riunioni
1- I Processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario
Comunale; che si avvale del personale di Segreteria, debbono indicare
i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore
e contro ogni proposta.
ART. 43 - Diritti dei Consiglieri
1- Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo
voto e dei motivi del me-desimo.
ART. 44 - Revoca e modifica deliberazioni
1- Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca
di altre esecu-tive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano
espressa e chiara menzione del-l'atto modificato o revocato.
ART. 45 - Segretario - incompatibilità
1- Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze
durante la tratta-zione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse
proprio, o di interesse liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino
al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2- In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le
funzioni di Segretario verbalizzante.
TITOLI DEL :
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