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TITOLO II
- GRUPPI CONSILIARI
ART.4 - Composizione
1- I gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti
nella medesima lista. Si applica l'art.19 dello Statuto I comma.
2- L'adesione di un Consigliere al gruppo misto non è subordinata al gradimento
da par-te di chi già compone lo stesso gruppo.
3- Le copie delle deliberazioni, sia di Giunta che di Consiglio, devono
essere comunicate ai capigruppo ed ai Consiglieri che, nella competizione
elettorale, erano candidati a Sin-daco.
4- I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati
nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune,
nei cinque giorni successivi al-la prima seduta del Consiglio, la dichiarazione
di appartenenza ad un diverso gruppo.
5- I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati
dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente
comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di
surroga alla Segreteria del Comune.
ART.5 - Costituzione
1- Entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto,
ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando,
contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione,
assume la qualità di capo-gruppo il Consigliere che ha riportato, nella
sua lista,, il maggior numero di voti.
2- I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3- Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale
mutamen-to della propria composizione, della sostituzione o della temporanea
supplenza del pro-prio capogruppo.
ART.6 - Presa d'atto del Consiglio
1- Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione
dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva
variazione.
ART.7 - Conferenza dei Capigruppo
1- La conferenza dei capigruppo, che è commissione Comunale permanente,
è convocata e presieduta dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga utile,
anche su determinazione del Sindaco o a richiesta di uno o più capigruppo,
per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario
dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argo-mento che il
Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
ART.8 - Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari
1- L'Amministrazione Comunale assicura ai gruppi consiliari, la disponibilità
dei locali, del personale e delle risorse necessarie al funzionamento
dei gruppi stessi, commisurata alle relative consistenze numeriche.
2- Sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza dei capigruppo
sarà iscritto, nel bilancio di previsione, apposito stanziamento volto
a definire l'entità delle risorse destina-te ai Gruppi Consiliari.
3- Di regola detto stanziamento verrà impartito con i seguenti criteri:
· - una quota uguale per ogni gruppo;
· - una quota commisurata alla consistenza numerica di ogni gruppo.
Le risorse assegnate ai gruppi potranno essere utilizzate, su proposta
dei rispettivi capi-gruppo per le spese necessarie al loro funzionamento
(telefono, cancelleria, posta, ecc.).
Per le spese di funzionamento saranno adottate le procedure economali
nel rispetto della vigente normativa regolamentare, mentre le altre iniziative
saranno autorizzate, a seconda della loro natura, o avvalendosi delle
medesime procedure economali o sulla base di for-male provvedimento della
Giunta Comunale.
ART.9 - Controllo della spesa per il funzionamento
dei gruppi consiliari
1- Gli atti riguardanti le spese relative al funzionamento dell'attività
dei gruppi consiliari sono sottoposti alla verifica contabile del competente
ufficio di ragioneria.
TITOLI DEL :
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