 |
|
NUOVE
PROVINCE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna ha rigettato il ricorso presentato dai Comuni della costituenda
Provincia Olbia-Tempio, capofila il Comune di Olbia. contro il referendum,
fissato per l’11 maggio prossimo, per l’abrogazione della
legge sulle nuove Province. I giudici amministrativi hanno rilevato un
difetto di giurisdizione, precisando che nessun ricorso è tecnicamente
possibile nei confronti del Referendum. Il Tar, Presidente Manfredi Atzeni,
Consiglieri Rosa Panunzio e Alessandro Maggi, con ordinanza N°181/0
RIC.N. 365/2003e, ha, nello specifico, stabilito: “ CONSIDERATO
che contro i provvedimenti con i quali i competenti organi dichiarano
la regolarità e l’ammissibilità della richiesta di
referendum abrogativo e lo indicono, deve escludersi che cittadini o enti
interessati alla conservazione della norma vigente, possano insorgere
in sede giurisdizionale, poiché le loro posizioni, in un procedimento
al quale resta estraneo qualunque soggetto diverso da quello cui la disciplina
referendaria conferisce specifiche funzioni, non trovano alcuna protezione,
diretta o indiretta e quindi, non sono qualificati, neppure in astratto,
come diritti o interessi legittimi; RITENUTA, quindi, allo stato, l’inammissibilità
del ricorso;
CHE pertanto la richiesta non merita accoglimento ai sensi dell’art.21,
8° comma e segg. della Legge 6 dicembre 1971, N° 1034, come modificato
dalla L.N°205 del 2000.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
rigetta
la suindicata domanda incidentale di sospensione”.
|
|